Sempre ammesso (e i più ne dubitano) che passi il vaglio del Ministro, del Governo e del Parlamento, la bozza di riforma licenziata dall’OdG prevede anche cinque anni di “interregno” durante i quali, per diritto acquisito, chi è già pubblicista resti tale e, a certe condizioni, possa accedere all’esame per diventare professionista. Ecco quali.

Copio e incollo dal sito dell’Ordine dei Giornalisti.

NORME TRANSITORIE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO

L’iter transitorio di accesso all’esame di Stato dovrà esaurirsi nell’arco massimo di un quinquennio e sarà regolato da precise norme, fermo restando che i pubblicisti non intenzionati ad avvalersi di tale normativa, restano iscritti all’Elenco di appartenenza.
La normativa, tesa a garantire i diritti acquisiti, non interferisce con i canali di accesso tradizionali: praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance.
Sono richiesti i seguenti requisiti: iscrizione all’Elenco dei Pubblicisti; esercizio esclusivo dell’attività giornalistica in forma di sistematica collaborazione retribuita di almeno 36 mesi nell’ultimo quinquennio; certificazione del rapporto contrattuale e comunque continuativo esistente nell’ultimo quinquennio, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi); attestazione della regolarità contributiva previdenziale per i compensi percepiti per il periodo equivalente; presentazione del materiale attestante l’attività giornalistica svolta nel corso nell’ultimo quinquennio (la specificazione è rinviata al regolamento di attuazione).
L’accesso all’esame di Stato avverrà tramite: verifica dei requisiti, effettuata dagli Ordini regionali secondo linee guida approvate dal Cnog, che consente l’iscrizione ai corsi di formazione; tirocinio teorico, finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica, che si realizza in un corso di formazione (i parametri del corso saranno definiti in sede di regolamento); superamento della prova finale del corso di formazione, che costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al Registro dei Praticanti e consente l’accesso all’esame di Stato
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Aspettiamo anche l’annunciato regolamento e poi stiamo a vedere.