Il neoregolamento d’accesso al praticantato degli autonomi richiede ovviamente che i candidati svolgano la professione, ma non dà di questa alcuna nozione. Poichè però la ratio è aprire agli “atipici” a 360°, la discrezionalità sui casi singoli affidata agli OdG regionali è assai pericolosa.

 

La ciliegina senza dubbio c’è, peccato ci sia il rischio che manchi la torta. Anche il fumo c’è, ma così denso che spesso nasconde l’arrosto, sempre ammesso che l’arrosto del giornalismo, alla fine, ci sia. E che non sia di cartapesta.

L’Odg della Toscana ha diffuso nei giorni scorsi (qui) il “Regolamento per l’aggiornamento dei criteri interpretativi dell’art. 34 della Legge 3.2.1963 n. 69 per l’iscrizione nel registro dei praticanti“, ossia le nuove norme in base alle quali l’autonomo che aspiri a sostenere l’esame di stato per diventare giornalista professionista può chiedere all’Ordine il riconoscimento del necessario praticantato, pur non essendo assunto da un giornale.

Senza entrare adesso nella questione della bontà o meno dell’indirizzo intrapreso dal Cnog di facilitare in ogni modo l’accesso al praticantato anche da parte di figure il cui profilo giornalistico e la professionalità del medesimo possano essere a dir poco dubbi (questione di cui ci siamo già diffusamente e criticamente occupati qui), la domanda è la seguente: qual è la nozione di giornalismo a cui fare riferimento per stabilire se qualcuno il giornalismo in forma professionale lo esercita o meno? In altri termini: siccome il praticante è uno che pratica il giornalismo, come si stabilisce se il candidato lo pratica effettivamente, dal momento che si parla di nuove forme vere o presunte di giornalismo, tipo copywriter e blogger?

Anche perchè, dettaglio fondamentalissimo, per chiedere il nuovo praticantato non è obbligatorio, come invece parrebbe ovvio, essere almeno pubblicisti, ovvero soggetti con un po’ di esperienza, basi, deontologia. No: uno può alzarsi la mattina, decidere che il lavoro fatto fino al giorno prima, ad esempio di social media manager, è in effetti giornalismo e provare a presentare domanda all’OdG.

Spetterà a quest’ultimo stabilire se, nel caso specifico, lo sia effettivamente.

In base a quali criteri, però, posto che in tanta variegazione occorrerà pure avere parametri omogenei per tutti, anche in considerazione che non mi parrebbe ammissibile il trattamento diverso di casi uguali in base all’ordine regionale di riferimento?

Mistero.

Leggi e rileggi, non l’ho capito.

Il testo del regolamento dice solo che “Per la nozione di attività giornalistica si richiama integralmente quanto indicato nelle linee guida approvate dal CNOG l’11 maggio 2023“.

Queste, però, non danno una definizione, ma dicono che “la nozione di attività giornalistica, presupposta ma non definita dalla Legge 69/1963, è ricavabile dagli orientamenti espressi nelle decisioni del Consiglio Nazionale e nelle delibere dei Consigli Regionali dell’Ordine in materia di tenuta dell’Albo“, limitandosi a premettere che “si rende necessario un aggiornamento dei criteri interpretativi dell’art. 34 della Legge professionale adottati il 5 luglio 2002“.

Allora vai a spulciare i criteri del 2002 (qui), dove in effetti la fattispecie dello svolgimento di lavoro giornalistico passibile di praticantato d’ufficio è ben circoscritta da una serie di presupposti che, sebbene indirettamente, danno per scontata l’esistenza di una struttura e di un apparato redazionale, organizzato gerarchicamente e con professionisti, e di un preesistente inquadramento professionale (pubblicista da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate).

Il trend, o il climax risultante dalla combinazione delle varie letture  mi paiono chiari: si va sempre verso un più ampio allargamento delle maglie dell’accesso alla professione.

In parte è giusto, per l’effetto dell’evoluzione della stessa e del cronico ritardo della legge di riforma.

In parte molto meno, perchè la rimozione di ogni paletto da un lato, l’aggiramento del ruolo anche formativo del pubblicismo e l’affidamento delle pratiche alla discrezionalità di soggetti diversi da regione a regione dall’altro creano i presupposti per disparità di trattamento e il rischio di pericolosi assalti alla diligenza della professione.

La conseguenza potrebbe essere di trovarsi a chiamare colleghi persone che non lo sono e di fatto fanno un mestiere opposto, quando non incompatibile, col nostro.