L’enologo che assaggia un vino come “lavoratore autonomo occasionale” svolge un’attività intellettuale esente dai nuovi obblighi dell’Ispettorato del Lavoro. Un non-giornalista che scrive articoli per i giornali, no. Per l’OdG è una grande opportunità.

 

Attenzio’, attenzio’!

Premetto che non sono un giuslavorista e che quindi le mie congetture vanno prese con le molle.

Ma, se tanto mi dà tanto, stai a vedere che la piovra burocratica italiana potrebbe contribuire, involontariamente e indirettamente si capisce, al miracolo di ridurre (ad arginare del tutto non credo, ahinoi) il fenomeno dell’abusivismo giornalistico, ovverosia quello della marea di persone che, prive di titolo professionale, ormai da decenni si offrono o vengono chiamate dagli editori a fornire “contenuti” a basso costo, nonchè spesso di bassa qualità, per i loro giornali, facendo così concorrenza, pure sleale, ai giornalisti veri. Cioè a chi, iscritto all’apposito albo, quel lavoro dovrebbe farlo nel rispetto della deontologia del caso (con relative responsabilità) e dietro congruo compenso.

Per spiegare bene prendo la cosa un po’ da lontano, ma è necessario per rendere comprensibile una faccenda concettualmente complessa.

L’art 13 della legge 215 del 17 dicembre 2021 (qui) stabilisce che, a partire dal 1/1/22, l’impresa intenzionata a ricorrere a un “lavoratore autonomo occasionale” debba darne preventiva comunicazione (via email e dall’1/5 attraverso un apposito portale) all’Ispettorato del lavoro.

Lo scopo è chiaro: evitare, attraverso il monitoraggio e la burocratizzazione delle chiamate, gli abusi di chi potrebbe far passare per prestazione occasionale un lavoro dipendente o comunque non occasionale, con tutte le conseguenze giuslavoristiche, fiscali eccetera che ne possono conseguire.

Fanno esplicita eccezione le prestazioni libero professionali da “lavoro intellettuale”. Le quali, per definizione, sono quelle svolte dagli iscritti agli ordini professionali. Tra cui, appunto, i giornalisti.

Ma che si intende di preciso per “lavoratore autonomo occasionale”, espressione che fuori dal burocratese pare contorta se non contraddittoria, visto che un autonomo lavora per forza di cose “occasionalmente”, cioè per singoli incarichi?

Ecco la spiegazione: se un’azienda qualsiasi chiama “occasionalmente” un architetto, un geometra, un medico o un agronomo in quanto tali, non è tenuta ad alcuna comunicazione essendo costoro, in quanto appartenenti a un ordine, dei ”professionisti intellettuali” per default.

L’azienda non è tenuta ad alcuna comunicazione nemmeno se il lavoratore, pur non iscritto ad un albo, è effettivamente un libero professionista e come tale esercita un’attività, ovvero è munito di partita iva e di tutti i necessari inquadramenti.

Le cose tuttavia si ingarbugliano parecchio e cambiano radicalmente se il lavoratore, in possesso di un titolo di studio qualificante ma non iscritto a un albo, non volge attività di libera professione. In tal caso, se chiamato a una prestazione occasionale, è a tutti gli effetti un semplice lavoratore autonomo e il questo caso, ai sensi del decreto, l’azienda che intende utilizzarlo deve perciò darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro.

Al di là delle apparenze, la complicazione pratica che ad ambo le parti deriva da quest’obbligo è grossa: espone le imprese a un cospicuo aggravio burocratico, a controlli e al rischio di sanzioni e pone il lavoratore stesso in una posizione previdenzialmente e fiscalmente assai meno sfuggente di prima, con tutte le possibili conseguenze.

A sollevare il caso sono stati, tempo fa, l’Assoenologi (l’organismo che rappresenta gli enologi e gli enotecnici italiani) e Valoritalia (società specializzata nella certificazione dei vini a Denominazione di Origine), che hanno reclamato la natura intellettuale delle prestazioni dei loro iscritti e collaboratori quando, anche qualora siano privi di partita iva e perciò non inquadrabili come liberi professionisti, vengano occasionalmente chiamati a far parte delle commissioni di degustazione, come quelle deputate dalla legge a rilasciare l’idoneità dei vini a fregiarsi delle qualifiche doc, docg, etc.

Vado al punto senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni: l’Ispettorato del lavoro ha dato loro ragione ed ha pertanto sancito che la degustazione professionale dei vini costituisce un lavoro intellettuale.

Che c’entra tutto questo coi giornalisti?

Ci potrebbe entrare eccome.

Perché non solo in teoria, ma pure in pratica, ai sensi della 215/2021 un’azienda editoriale che intenda avvalersi della prestazione occasionale di un “autore” che non sia iscritto all’OdG o non sia un libero professionista formalmente inteso (partita iva, previdenza, pluralità di committenti), deve comunicarlo all’Ispettorato del lavoro.

Traduzione: ogni volta che ingaggio un ragazzino o un attempato dilettante per scrivere articoli, anche brevissimi, io editore devo sottopormi alla trafila burocratica della trasmissione preventiva all’I.L. competente.

Per carità, so bene che, come tutte le cose, si tratta di una questione di effettività: se la norma non viene applicata, o non si controlla che lo sia, è destinata a restare una delle tante prescrizioni vuote, cervellotiche e punitive che soffocano il sistema Italia.

Ma se fosse applicata, le conseguenze, anche nel nostro specifico settore, diventano importanti:

  • L’onere burocratico è di per sé un forte disincentivo all’ingaggio “allegro” di collaboratori occasionali privi di qualifica professionale;
  • I rischi di sanzioni in caso di irregolarità sono altrettanto disincentivanti;
  • La mancanza di oneri e di rischi legata al ricorso a “lavoratori autonomi occasionali” di tipo intellettuale, tra i quali i più naturali sono i giornalisti, costituisce viceversa un forte incentivo a ricorrere a questi ultimi;
  • Per sostenere il contrario occorrerebbe che un soggetto organizzato e rappresentativo (come è stata l’Assoenologi nel caso citato) dei “lavoratori autonomi occasionali” (categoria per definizione disomogenea e quindi poco o punto rappresentabile) presentasse all’INL, argomentandola, una richiesta di riconoscimento della natura “intellettuale” di quelle prestazioni e soprattutto ottenesse parere favorevole.

Vedo difficilissime ambedue le ipotesi.

La norma traccia infatti una linea di confine netta tra le condizioni alle quali un soggetto può svolgere attività giornalistica o collaborare a un giornale e non.

Alla fine della fiera, ciò che l’Ordine dei Giornalisti e il codice penale non sono riusciti finora a contenere, ovverosia il dilagare dei “non giornalisti” impegnati nel lavoro di informazione, potrebbe riuscire grazie alla vigilanza dell’INL e del Ministero del lavoro.

Paradossale, eh?

Sì. Ma se funzionasse, sarebbe da farci la firma.

Quindi propongo ufficialmente all’OdG di sottoporre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il fatidico quesito e di vedere che succede.